Antiriciclaggio
Elleffe & Associati s.a.s., come entità coinvolta nelle “Obbligazioni di adeguata verifica della clientela”, conformemente al Decreto Legislativo 231/07, modificato dal Decreto Legislativo 90/2017 (similmente a Notai, Commercialisti, Avvocati e Revisori Contabili), è tenuta a seguire la procedura di identificazione del Cliente e di verifica della sua identità attraverso la presentazione di un documento valido. È inoltre richiesto di identificare il “Titolare effettivo”, utilizzando la dichiarazione conformemente all’articolo 22, che deve essere compilata dal cliente. In questa dichiarazione, il cliente deve anche specificare dettagli sull’obiettivo e sulla natura prevista dell’attività richiesta, nonché segnalare eventuali appartenenze alle liste delle “Persone Politicamente Esposte”.
NORMATIVA ANTI-RICICLAGGIO
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (modificato dal Decreto Legislativo 90/2017)
Attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio di proventi da attività illegali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che stabilisce misure di esecuzione.
[ESTRATTO]
Art. 2. Scopo e principi
1. Le disposizioni di questo decreto sono applicate per prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Art. 3. Soggetti soggetti all’obbligo
1. Queste disposizioni si applicano a diverse categorie di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, come identificato in questo articolo.
e) gli agenti in affari che operano nell’ambito dell’intermediazione immobiliare e sono registrati presso il Registro delle Imprese, come previsto dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39;
Art. 17. Disposizioni generali
1. I soggetti obbligati devono eseguire l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in relazione ai rapporti e alle operazioni legate all’esercizio delle loro attività istituzionali o professionali:
a) quando viene instaurato un rapporto continuativo o quando viene conferito un incarico per la prestazione di servizi professionali;
Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica.
1. L’adeguata verifica della clientela deve comprendere:
a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso la verifica di un documento d’identità valido o di un documento equivalente conforme alla legislazione vigente, nonché attraverso la raccolta di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti. Queste stesse misure devono essere applicate all’esecutore, anche per verificare l’esistenza e l’entità dei poteri di rappresentanza conferiti per conto del cliente;
Art. 22. Obblighi del cliente
1. I clienti sono tenuti a fornire per iscritto, sotto la loro responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. A fini di questo decreto, le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private devono ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla loro titolarità effettiva per almeno cinque anni e devono fornirle ai soggetti obbligati durante i controlli di adeguata verifica della clientela.
Art. 42. Astensione
1. I soggetti obbligati che si trovino nell’impossibilità oggettiva di eseguire l’adeguata verifica della clientela, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), devono evitare di instaurare, eseguire o continuare il rapporto, la prestazione professionale o le operazioni e devono considerare la possibilità di segnalare l’operazione sospetta all’UIF in conformità all’articolo 35.
Documentazione
Antiriciclaggio registro dei trattamenti